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Transazione, conciliazione, risoluzione consensuale

Pagano le imposte le somme integrative della retribuzione, anche se previste da contratti di prossimità

Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha ribadito che le somme che il datore corrisponde al dipendente per compensarlo della mancata percezione di redditi (c.d. «lucro cessante») sono fiscalmente imponibili e vanno ricomprese nel reddito complessivo del percipiente. Ciò perché «i proventi conseguiti in sostituzione di redditi […] e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi […] costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti» (art. 6, comma 2, T.U.I.R.).
Ciò anche se tali somme siano corrisposte in esecuzione di contratti collettivi c.d. «di prossimità», stipulati ai sensi dell’art. 8, D.L. 13 agosto 2011, n. 138. Infatti, tali contratti collettivi possono anche derogare a disposizioni di legge ma solo nelle materie tassativamente elencate dalla norma, tra le quali non è compresa la normativa fiscale.
Restano esenti da imposta, i risarcimenti volti a reintegrare il patrimonio del danneggiato diminuito dal danno sofferto (c.d. «danno emergente»).

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