Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate ha ribadito che le somme che il datore corrisponde al dipendente per compensarlo della mancata percezione di redditi (c.d. «lucro cessante») sono fiscalmente imponibili e vanno ricomprese nel reddito complessivo del percipiente. Ciò perché «i proventi conseguiti in sostituzione di redditi […] e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi […] costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti» (art. 6, comma 2, T.U.I.R.).
Ciò anche se tali somme siano corrisposte in esecuzione di contratti collettivi c.d. «di prossimità», stipulati ai sensi dell’art. 8, D.L. 13 agosto 2011, n. 138. Infatti, tali contratti collettivi possono anche derogare a disposizioni di legge ma solo nelle materie tassativamente elencate dalla norma, tra le quali non è compresa la normativa fiscale.
Restano esenti da imposta, i risarcimenti volti a reintegrare il patrimonio del danneggiato diminuito dal danno sofferto (c.d. «danno emergente»).
Iscritto all'Albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Milano, all'Albo Speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione e alle Altre Giurisdizioni Superiori, alla Associazione AGI – Avvocati Giuslavoristi Italiani e al network internazionale EELA – European Employment Lawyers Association, ha lavorato in alcuni tra i più importanti studi legali milanesi per poi intraprendere un percorso professionale autonomo, senza mai trascurare l’aggiornamento e la formazione. La continua innovazione dell’ordinamento giuridico che rende imprescindibile il costante aggiornamento è di sprone per individuare modalità sempre più efficienti per servire i clienti e anticiparne le esigenze. Per questo motivo, oltre che per passione personale, l'avvocato Vincenzo Fabrizio Giglio coltiva la propria attività di ricerca e pubblicazione scientifica, necessaria per offrire al cliente il miglior servizio.
Contatta Vincenzo Fabrizio Giglio