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Incentivi

Regime fiscale degli impatriati: i requisiti per l’accesso

Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito i presupposti in base ai quali può essere riconosciuto il beneficio fiscale agli impatriati. Deve trattarsi di lavoratori:
• che trasferiscono la residenza in Italia e si impegnano a risiedervi per almeno 2 anni;
• che non sono stati residenti in Italia nei due periodi d’imposta antecedenti al trasferimento;
• che svolgono attività lavorativa prevalentemente sul territorio italiano;
• che svolgono in Italia una nuova attività in virtù della sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro diverso da quello in essere prima del distacco.
Con riferimento a tale ultimo requisito, l’Agenzia ha precisato che il beneficio fiscale non spetta ai lavoratori che a seguito di distacco all’estero rientrino nel medesimo contratto presso lo stesso datore o che, pur in presenza di un nuovo contratto per un nuovo ruolo aziendale, rientrino in una situazione di continuità con quella svolta prima dell’espatrio. Indici rilevatori di tale continuità sostanziale possono essere: il riconoscimento di ferie maturate prima del nuovo accordo; il riconoscimento dell’anzianità dalla data di prima assunzione; l’assenza del periodo di prova; clausole volte a non liquidare i ratei delle mensilità supplementari maturati o il TFR; clausole in cui si prevede che alla fine del distacco, il distaccato sarà reinserito nell’organizzazione del distaccante e torneranno ad applicarsi i termini e le condizioni di lavoro in vigore prima del distacco.

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