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Lavoro in smart working: rimborsi spesa esenti ma solo se calcolati sulla base di criteri oggettivi e accertabili

Agenzia delle Entrate

Una società aveva elaborato un sistema di rimborso spese per i lavoratori in smart working calcolato prendendo in considerazione alcuni elementi (consumo di energia elettrica, riscaldamento, servizi igienici) ed escludendone altri (vitto, climatizzazione estiva, rete internet, costi fissi – quali le spese di allaccio alla rete elettrica e idrica – indipendenti dall’utilizzo dell’abitazione per scopi lavorativi ma legati all’uso esclusivamente privato).
L’Agenzia, condividendo la soluzione prospettata dalla società, ha ritenuto che i rimborsi prospettati non costituissero reddito da lavoro dipendente e fossero da escludere dalla base di calcolo del reddito imponibile, poiché la società aveva determinato l’ammontare dei rimborsi e dei costi risparmiati dalla società e sostenuti dai dipendenti sulla base di parametri oggettivi e documentalmente accertabili.

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