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Il licenziamento comunicato all’indirizzo del lavoratore si presume ricevuto, a meno che il lavoratore dimostri di esser stato, senza colpa, nell’impossibilità di riceverlo

Corte d’Appello di Milano

Un lavoratore destinatario di una lettera di contestazione degli addebiti e di una successiva lettera di licenziamento, inviate dal datore di lavoro presso il luogo di residenza, ha contestato la decisione del Tribunale che aveva dichiarato legittimo il provvedimento espulsivo.
Nello specifico, il datore di lavoro aveva inviato le comunicazioni presso la residenza del lavoratore nonostante fosse a conoscenza del fatto che lo stesso stava trascorrendo un periodo di ferie autorizzate all’estero. Inoltre, la società non aveva fornito la prova circa l’esistenza, nel luogo di residenza del lavoratore, di un collegamento (portineria, parenti) che avrebbe potuto in qualche modo dare notizia all’appellante dell’arrivo delle comunicazioni.
La Corte, in riforma della sentenza del Tribunale, ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento, considerato che il lavoratore aveva assolto l’onere di provare di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di aver notizia delle comunicazioni a lui indirizzate, superando così la presunzione di conoscenza del licenziamento posta a suo carico a norma dell’art. 1335 Cod. civ.

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