Corte di Cassazione
Una lavoratrice impugnava il licenziamento per giustificato motivo oggettivo comunicatole a seguito di una riorganizzazione aziendale, sostenendo l’assenza di un’effettiva soppressione della posizione e l’omessa prova circa l’impossibilità di un ricollocamento interno.
Dopo esiti difformi nei gradi di merito, la Corte di Cassazione ha confermato la legittimità del recesso, rilevando che la riorganizzazione aziendale rappresentava una decisione imprenditoriale non sindacabile nel merito dal giudice. La Corte ha sottolineato che la prova dell’impossibilità di adibire la lavoratrice ad altre mansioni equivalenti deve essere fornita dal datore, ma può ritenersi soddisfatta laddove venga adeguatamente motivata e risulti coerente con l’organigramma aziendale.
Nel caso in esame, è stata ritenuta idonea la dichiarazione dell’azienda circa l’assenza di posizioni compatibili per un possibile repêchage , supportata dalla documentazione prodotta.