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Il «nuovo» art. 18 non si applica ai licenziamenti comunicati prima del 17 luglio 2012

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Un lavoratore fu licenziato prima dell’entrata in vigore della cd. «Riforma Fornero» (in vigore dal 17 luglio 2012).
Dopo aver subito l’annullamento del licenziamento da parte della Corte d’Appello, la società ricorreva in Cassazione lamentando, tra il resto, la mancata applicazione del nuovo art. 18 Stat. lav., come riformato dalla «Legge Fornero», a norma del quale le conseguenze di un licenziamento illegittimo per il datore sono, di norma, più miti.
La Corte ha respinto il ricorso affermando che l’applicazione delle norme introdotte dalla Legge Fornero ai licenziamenti comunicati prima della sua entrata in vigore, in mancanza di espressa previsione contraria, seguono il principio di irretroattività ex art. 11 disp. prel. Cod. civ.
Pertanto, i licenziamenti comunicati prima del 17 luglio 2012 restano soggetti alle sanzioni previste dal vecchio art. 18 Statuto, anche se il licenziamento è dichiarato illegittimo dopo tale data.

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