Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Un lavoratore illegittimamente licenziato, che, nel caso di specie, rivestiva anche la carica di dirigente sindacale, a seguito dell’ordine di reintegrazione, veniva reinserito dal datore di lavoro nell’elenco dei dipendenti, gli veniva pagata la retribuzione e riconosciuta la possibilità di svolgere attività sindacale in azienda. Il lavoratore, però, non veniva reintegrato nell’attività lavorativa, tant’è che gli veniva negato l’accesso ai reparti di produzione.
Investita della controversia, la Suprema Corte ha chiarito che la piena reintegrazione di un lavoratore illegittimamente licenziato si realizza con il ripristino dell’attività lavorativa e non solo con la ricollocazione nell’organico aziendale e il pagamento della retribuzione.
Ad avviso della Corte, il diritto del lavoratore a svolgere effettivamente la prestazione lavorativa trova, infatti, espresso riconoscimento nei principi costituzionali di cui agli artt. 1, 2 e 4.
Iscritto all'Albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Milano, all'Albo Speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione e alle Altre Giurisdizioni Superiori, alla Associazione AGI – Avvocati Giuslavoristi Italiani e al network internazionale EELA – European Employment Lawyers Association, ha lavorato in alcuni tra i più importanti studi legali milanesi per poi intraprendere un percorso professionale autonomo, senza mai trascurare l’aggiornamento e la formazione. La continua innovazione dell’ordinamento giuridico che rende imprescindibile il costante aggiornamento è di sprone per individuare modalità sempre più efficienti per servire i clienti e anticiparne le esigenze. Per questo motivo, oltre che per passione personale, l'avvocato Vincenzo Fabrizio Giglio coltiva la propria attività di ricerca e pubblicazione scientifica, necessaria per offrire al cliente il miglior servizio.
Contatta Vincenzo Fabrizio Giglio