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La reintegrazione del dipendente illegittimamente licenziato deve essere effettiva

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Un lavoratore illegittimamente licenziato, che, nel caso di specie, rivestiva anche la carica di dirigente sindacale, a seguito dell’ordine di reintegrazione, veniva reinserito dal datore di lavoro nell’elenco dei dipendenti, gli veniva pagata la retribuzione e riconosciuta la possibilità di svolgere attività sindacale in azienda. Il lavoratore, però, non veniva reintegrato nell’attività lavorativa, tant’è che gli veniva negato l’accesso ai reparti di produzione.
Investita della controversia, la Suprema Corte ha chiarito che la piena reintegrazione di un lavoratore illegittimamente licenziato si realizza con il ripristino dell’attività lavorativa e non solo con la ricollocazione nell’organico aziendale e il pagamento della retribuzione.
Ad avviso della Corte, il diritto del lavoratore a svolgere effettivamente la prestazione lavorativa trova, infatti, espresso riconoscimento nei principi costituzionali di cui agli artt. 1, 2 e 4.

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