Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Un impiegato bancario veniva licenziato per presunte irregolarità alle quali faceva seguito un processo penale. In attesa dell’esito del giudizio penale – conclusosi con assoluzione per non aver commesso il fatto – il lavoratore impugnava il licenziamento, ottenendone la dichiarazione di illegittimità.
Nel frattempo, la banca aveva ceduto il ramo d’azienda cui era addetto il lavoratore ad un’altra banca.
Il lavoratore chiedeva pertanto alla nuova banca di reintegrarlo nel posto di lavoro, ma la cessionaria si rifiutava sostenendo che l’impiegato non risultava come dipendente al momento del trasferimento d’azienda.
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondata la domanda del lavoratore svolta nei confronti della banca cessionaria, considerato che il rapporto di lavoro non si estingue con il licenziamento, se questo viene vittoriosamente impugnato, e che il cessionario dell’azienda rimane esposto alla domanda del lavoratore.
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