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Cessione di ramo d’azienda illegittimo, se non sono trasferiti anche i vertici aziendali

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Una società trasferì ad un’altra un compendio aziendale composto, tra l’altro, da numerosi rapporti di lavoro.
Uno dei lavoratori ceduti, tuttavia, si oppose alla cessione denunciando l’assenza dei requisiti previsti dall’art. 2112 Cod. civ. e la conseguente inefficacia della cessione del proprio rapporto di lavoro, chiedendone la prosecuzione alle dipendenze del cedente.
L’istruttoria svolta dai giudici di merito confermò che il compendio aziendale trasferito non poteva essere considerato un ramo d’azienda.
La cedente, infatti, aveva omesso il trasferimento di circa il 20% del personale che era stato addetto alla linea di prodotto nonché dei vertici della linea e di metà dei quadri intermedi.
Era dunque stata spezzata l’identità del ramo ceduto e la sua autonoma organizzazione funzionale.
Venuto meno il requisito del genuino ramo d’azienda, la cessione del rapporto di lavoro non poteva essere efficace senza il consenso – negato – del lavoratore che è pertanto stato reintegrato alle dipendenze dell’originario datore di lavoro.

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