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La preesistente autonomia funzionale del ramo è essenziale per integrare il trasferimento d’azienda

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Sul ricorso proposto dai lavoratori, che si opponevano alla cessione del loro contratto al nuovo soggetto, la Suprema Corte ha ribadito che in assenza di un’effettiva autonomia funzionale del ramo ceduto non si applica l’art. 2112 Cod. civ.
Secondo la Corte, infatti, l’elemento costitutivo della cessione di ramo d’azienda è rappresentato dall’autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero dalla capacità di questo, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi, funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere – autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario – il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell’ambito dell’impresa cedente al momento della cessione. L’onere della prova degli elementi costitutivi della fattispecie incombono su chi intende avvalersene, ossia sul datore di lavoro che vuole perfezionare la cessione dei contratti di lavoro senza il consenso dei lavoratori, in deroga a quanto stabilito dall’art. 1406 Cod. civ.

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