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In caso di somministrazione irregolare, l’impugnazione del licenziamento deve essere inviata all’utilizzatrice

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

In caso di somministrazione irregolare di lavoro, la legge consente al dipendente di chiedere la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato direttamente in capo all’utilizzatore della prestazione. È altresì previsto che tutti gli atti compiuti dal somministratore per la costituzione e la gestione del rapporto, ivi compreso, pertanto, l’eventuale licenziamento, sono riferibili all’utilizzatore.
Nel caso esaminato, un lavoratore aveva sostenuto di avere lavorato alle dipendenze di un’impresa nell’ambito di un fittizio contratto di appalto tra questa e la propria datrice formale di lavoro (una cooperativa). Il lavoratore ha tuttavia impugnato stragiudizialmente il licenziamento comunicatogli dalla cooperativa soltanto nei confronti di quest’ultima. Convenuta in causa l’utilizzatrice per chiedere la costituzione del rapporto alle sue dipendenza (interponente), la Corte ha tuttavia ritenuto che, in difetto di impugnazione stragiudiziale verso quest’ultima, la domanda diretta a contrastare il licenziamento nei suoi confronti non poteva più essere proposta.

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