Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Nelle ipotesi di cessione d’azienda (o di ramo d’azienda) il contratto di lavoro dei lavoratori interessati viene trasferito dal cedente al cessionario senza soluzione di continuità e senza necessità del consenso del lavoratore.
Questi potrà tutt’al più contestare la sussistenza dei presupposti legali del trasferimento ovvero rassegnare le dimissioni con diritto a ricevere il preavviso, qualora per effetto del trasferimento le sue condizioni di lavoro subiscano una sostanziale modifica nei tre mesi successivi.
Iscritto all'Albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Milano, all'Albo Speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione e alle Altre Giurisdizioni Superiori, alla Associazione AGI – Avvocati Giuslavoristi Italiani e al network internazionale EELA – European Employment Lawyers Association, ha lavorato in alcuni tra i più importanti studi legali milanesi per poi intraprendere un percorso professionale autonomo, senza mai trascurare l’aggiornamento e la formazione. La continua innovazione dell’ordinamento giuridico che rende imprescindibile il costante aggiornamento è di sprone per individuare modalità sempre più efficienti per servire i clienti e anticiparne le esigenze. Per questo motivo, oltre che per passione personale, l'avvocato Vincenzo Fabrizio Giglio coltiva la propria attività di ricerca e pubblicazione scientifica, necessaria per offrire al cliente il miglior servizio.
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