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Alla cessazione di un appalto di servizi può farsi luogo ad un trasferimento d’azienda

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Quando cessa un appalto di servizi e si verifica la retrocessione al committente dei servizi appaltati e dell’assetto organizzativo che li produceva, si verifica un trasferimento d’azienda. Così ha deciso la Corte di Cassazione, precisando che si realizza un trasferimento d’azienda quando interviene un passaggio di beni di entità non trascurabile, tale da rendere possibile la realizzazione di una specifica attività imprenditoriale.
Nel caso esaminato, l’impresa committente aveva deciso di riportare in azienda i servizi in precedenza affidati in appalto, riacquisendo dall’appaltatore i locali, le attrezzature e la complessiva organizzazione mediante la quale erano stati erogati i servizi.
La Corte ha richiamato l’insegnamento della Corte di Giustizia Europea secondo cui si ha trasferimento d’azienda, con tutte le implicazioni che ne discendono in termini di stabilità occupazionale e consultazione sindacale, quando l’entità economica oggetto di cessione conserva la propria identità a prescindere dal cambiamento del proprietario. Per verificare se tale condizione si è realizzata, occorre prendere in esame l’insieme delle circostanze di fatto, tra cui la cessione degli elementi materiali, la riassunzione del personale, la retrocessione della clientela e il grado di analogia dell’attività esercitata prima e dopo la cessione.

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