Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Nel caso esaminato, la datrice di lavoro aveva chiesto ai propri dipendenti di ritirare presso l’azienda e consultare fuori dall’orario di lavoro alcune circolari relative alla regolare esecuzione del servizio loro affidato (di trasporto ferroviario) in condizioni di sicurezza. I dipendenti avevano invece proceduto al ritiro e alla consultazione di tali documenti durante l’orario di lavoro, prima di svolgere i compiti cui si riferivano le circolari.
La datrice aveva reagito sanzionando con due giorni di sospensione la violazione delle disposizioni impartite. La Suprema Corte ha tuttavia confermato che il dovere di diligenza del lavoratore non comprende prestazioni accessorie fuori dell’orario di lavoro, annullando pertanto la sanzione.
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