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Transazione, conciliazione, risoluzione consensuale

La semplice adesione delle parti all’ipotesi transattiva prospettata dal giudice può risultare vincolante

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Nel caso esaminato, dopo l’adesione espressa dalle parti all’ipotesi transattiva formulata dal giudice e da questi annotata nel verbale, la causa era stata rinviata ad altra udienza per la sottoscrizione formale della conciliazione, cosa poi non avvenuta.
Secondo il lavoratore, mancando un verbale di conciliazione sottoscritto avanti al giudice da ambedue le parti, quell’adesione sarebbe priva di effetto. La Corte ha invece ritenuto che, se da un lato è vero che la mancata sottoscrizione dell’accordo innanzi al giudice non assume il carattere di conciliazione (dunque irrevocabile ai sensi dell’art. 2113, comma 4, Cod. civ.), dall’altro va ritenuto che la raggiunta intesa, provata dal verbale d’udienza, ben può costituire una transazione ai sensi dell’art. 1967 Cod. civ., raggiunta verbalmente tra le parti e senza necessità di una sua forma scritta, che diviene irrevocabile se non impugnata entro sei mesi.

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