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Transazione, conciliazione, risoluzione consensuale

Somme in transazione: sono soggette a contribuzione se non si recide il collegamento con il rapporto di lavoro

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

La Suprema Corte torna sul tema dell’assoggettabilità a contribuzione previdenziale delle somme corrisposte dal datore di lavoro nell’ambito di accordi transattivi: per valutare l’assoggettamento a contribuzione delle somme erogate in adempimento di un accordo transattivo, chiarisce la Corte, è necessario che la transazione risulti completamente scollegata dal preesistente rapporto di lavoro, traendo causa direttamente da un accordo che quel rapporto demolisca, effetto proprio della transazione novativa.
Occorre pertanto verificare l’eventuale corrispettività delle somme transattive a titoli specifici e l’eventuale sussistenza di un titolo autonomo, diverso e distinto dal rapporto di lavoro, che ne giustifichi la corresponsione.
Nel caso esaminato dalla Corte, la somma corrisposta è stata ritenuta non imponibile, tra l’altro, perché:
• si operava la rinuncia a una serie indefinita di emolumenti indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo;
• ciascuno dei lavoratori ricorrenti aveva ricevuto il medesimo importo;
• la somma corrisposta era del tutto svincolata dalle richieste oggetto della controversia;
• le parti avevano espressamente qualificato l’accordo come novativo.

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