Skip to main content

È valido il licenziamento via e-mail

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

L’invio di un’e-mail contenente il licenziamento vale come atto scritto, ai sensi della L. n. 604/1966, se il datore di lavoro prova che l’e-mail è stata ricevuta dal lavoratore.
Ad avviso della Suprema Corte, infatti, «il requisito della comunicazione per iscritto del licenziamento deve ritenersi assolto, in assenza della previsione di modalità specifiche, con qualunque modalità che comporti la trasmissione al destinatario del documento scritto nella sua materialità».

Translate