Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Salvo i casi di illegittimità più grave, il lavoratore reintegrato dopo essere stato illegittimamente licenziato ha diritto al risarcimento del danno subito per effetto del licenziamento, commisurato – seppure con dei limiti – alle retribuzioni perdute. Da tale risarcimento vanno dedotte quelle somme che il lavoratore ha potuto percepire per effetto del licenziamento (c.d. «aliunde perceptum»).
Tale riduzione non può tuttavia essere cagionata dalla NASPI ricevuta dal lavoratore licenziato poiché, proprio per effetto della reintegrazione, l’INPS può chiederne la restituzione.