Corte di Cassazione, Sez. Lav.
In caso di dimissioni, la durata del preavviso dovuto dal lavoratore è stabilita da contratto collettivo. Una deroga può essere pattuita nel contratto individuale soltanto se comporta condizioni più favorevoli al lavoratore a meno che non sia lo stesso contratto collettivo a consentire la deroga, come avviene, ad esempio, nel settore bancario. Nella generalità dei casi, pertanto, la clausola del contratto individuale di lavoro che stabilisca un termine di preavviso per le dimissioni più lungo rispetto a quello fissato dal contratto collettivo sarà nulla a meno che, quale contropartita, il dipendente ne tragga degli specifici benefici.
Nel caso esaminato, il contratto individuale di lavoro stabiliva un preavviso di recesso di 12 mesi, ben più lungo di quello previsto dal contratto collettivo. L’estensione del preavviso era bilaterale e, quindi, avrebbe riguardato sia le dimissioni sia l’eventuale licenziamento. Secondo la Corte d’Appello l’efficacia bilaterale della deroga escludeva che si trattasse di una condizione di sfavore per il solo lavoratore ed era pertanto da ritenersi valida.
La Suprema Corte ha ribaltato la decisione accogliendo la doglianza del lavoratore costretto al pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso richiesta dal proprio ex datore di lavoro per avere presentato le dimissioni senza osservare il termine. Secondo la Corte, un tale patto è valido purché «il lavoratore riceva, quale corrispettivo per tale deroga, l’attribuzione di benefici economici e di carriera».
Iscritto all'Albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Milano, all'Albo Speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione e alle Altre Giurisdizioni Superiori, alla Associazione AGI – Avvocati Giuslavoristi Italiani e al network internazionale EELA – European Employment Lawyers Association, ha lavorato in alcuni tra i più importanti studi legali milanesi per poi intraprendere un percorso professionale autonomo, senza mai trascurare l’aggiornamento e la formazione. La continua innovazione dell’ordinamento giuridico che rende imprescindibile il costante aggiornamento è di sprone per individuare modalità sempre più efficienti per servire i clienti e anticiparne le esigenze. Per questo motivo, oltre che per passione personale, l'avvocato Vincenzo Fabrizio Giglio coltiva la propria attività di ricerca e pubblicazione scientifica, necessaria per offrire al cliente il miglior servizio.
Contatta Vincenzo Fabrizio Giglio