Corte di Cassazione, Sez. Lav.
In caso di dichiarazione di illegittimità del licenziamento, il lavoratore ha facoltà di optare per il pagamento – in sostituzione del ripristino del rapporto – di un’indennità economica pari a 15 mensilità della retribuzione globale. Tale opzione deve essere esercitata entro 30 giorni dal momento in cui il lavoratore ha effettiva e completa conoscenza della sentenza.
La Corte di Cassazione ha infatti confermato che, nel caso esaminato, il termine è decorso dall’invito del datore di lavoro alla ripresa del servizio e non dalla pubblicazione della sentenza in cancelleria. Sarebbe invece idonea a far decorrere il termine la lettura integrale in udienza della sentenza con contestuale motivazione.