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Al lavoratore reintegrato l’onere di comunicare tempestivamente l’opzione per l’indennità sostitutiva

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

In caso di dichiarazione di illegittimità del licenziamento, il lavoratore ha facoltà di optare per il pagamento – in sostituzione del ripristino del rapporto – di un’indennità economica pari a 15 mensilità della retribuzione globale. Tale opzione deve essere esercitata entro 30 giorni dal momento in cui il lavoratore ha effettiva e completa conoscenza della sentenza.
La Corte di Cassazione ha infatti confermato che, nel caso esaminato, il termine è decorso dall’invito del datore di lavoro alla ripresa del servizio e non dalla pubblicazione della sentenza in cancelleria. Sarebbe invece idonea a far decorrere il termine la lettura integrale in udienza della sentenza con contestuale motivazione.

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