Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Una lavoratrice sottoscriveva con la società datrice di lavoro un verbale di conciliazione in sede sindacale nel quale dichiarava, a fronte del pagamento del TFR, di non avere più nulla a pretendere dalla società.
La Corte di Cassazione ha affermato che il TFR è un diritto che la legge già riconosce al lavoratore e che «per poter qualificare come atto di transazione l’accordo tra lavoratore e datore è necessario che contenga lo scambio di reciproche concessioni, sicché, ove manchi l’elemento dell’ “aliquid datum, aliquid retentum”, essenziale ad integrare lo schema della transazione, questa non è configurabile». Sulla base di questo principio, la Corte di Cassazione ha affermato che la dichiarazione della lavoratrice costituisce una mera quietanza liberatoria.
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