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Transazione, conciliazione, risoluzione consensuale

Non vale come «transazione» l’accordo che manca di reciproche concessioni

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Una lavoratrice sottoscriveva con la società datrice di lavoro un verbale di conciliazione in sede sindacale nel quale dichiarava, a fronte del pagamento del TFR, di non avere più nulla a pretendere dalla società.
La Corte di Cassazione ha affermato che il TFR è un diritto che la legge già riconosce al lavoratore e che «per poter qualificare come atto di transazione l’accordo tra lavoratore e datore è necessario che contenga lo scambio di reciproche concessioni, sicché, ove manchi l’elemento dell’ “aliquid datum, aliquid retentum”, essenziale ad integrare lo schema della transazione, questa non è configurabile». Sulla base di questo principio, la Corte di Cassazione ha affermato che la dichiarazione della lavoratrice costituisce una mera quietanza liberatoria.

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