Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Un lavoratore divenuto fisicamente inidoneo alle proprie mansioni anziché essere adibito a mansioni compatibili con il proprio stato di salute veniva licenziato.
La Corte di Cassazione ha ricordato che il datore di lavoro ha l’obbligo di adibire il lavoratore a mansioni alternative possibili e compatibili con il suo stato di salute. In difetto, ha concluso la Corte, «l’art. 18 [dello Statuto] prevede espressamente la reintegrazione per il caso in cui il giudice accerti il difetto di giustificazione del licenziamento “intimato per motivo oggettivo consistente nell’inidoneità fisica o psichica del lavoratore”, senza attribuire al giudice stesso alcuna discrezionalità».
La Corte di Cassazione ha quindi riconosciuto il diritto del lavoratore a essere reintegrato nel posto di lavoro.
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