Corte di Cassazione, Sez. Lav.
In caso di licenziamento illegittimo, il risarcimento del danno ex art. 18, comma 4, Statuto, nella sua versione antecedente la Legge Fornero, va commisurato al danno prevedibile al momento della comunicazione del licenziamento (sicuramente sussistente in relazione al periodo di disoccupazione) e non all’intero periodo che decorre dalla comunicazione del licenziamento sino alla sentenza di reintegrazione.
La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza della Corte d’Appello che aveva limitato l’indennità risarcitoria ai quattro anni successivi al licenziamento, riformando la pronuncia del Tribunale, che aveva commisurato il risarcimento del danno agli otto anni decorrenti tra il licenziamento e la sentenza di reintegrazione.
La Corte di Cassazione ha applicato al rapporto di lavoro il parametro della prevedibilità di cui all’art. 1225 Cod. civ. e ha affermato che esso costituisce uno dei criteri per la determinazione del danno risarcibile, «secondo l’apprezzamento della normale diligenza del soggetto responsabile, che deve […] tenere conto di circostanze di fatto concretamente conosciute».
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