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Se il trasferimento d’azienda è illegittimo, il rapporto rimane in capo alla cedente

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Se il trasferimento d’azienda è illegittimo, il rapporto con la società cessionaria si considera instaurato in via di mero fatto. Il rapporto rimane in essere con la società cedente e, eventuali vicende risolutive (come una transazione che risolva il rapporto con la cessionaria), non sono idonee a risolvere anche il primo.
Se omette di ripristinare il rapporto, la società cedente ha l’obbligo di corrispondere le retribuzioni a decorrere dalla messa in mora comunicata dal lavoratore.

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