Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Un lavoratore, assunto con un contratto a tempo determinato, ha deciso di agire per via giudiziale per chiedere la nullità del termine apposto nel contratto e conversione del rapporto di lavoro in tempo indeterminato. Nel frattempo, il lavoratore ha richiesto e ottenuto l’indennità di disoccupazione dall’INPS. Il Tribunale ha accolto la domanda e dichiarato la continuità del contratto di lavoro a tempo indeterminato. All’esito le parti hanno tuttavia risolto il rapporto di lavoro con una transazione e l’azienda ha anche regolarizzato la posizione contributiva. INPS, tuttavia, ha richiesto al lavoratore la restituzione delle somme percepite poiché la prosecuzione del rapporto di lavoro escludeva lo stato di disoccupazione e la rinuncia al suo effettivo ripristino era frutto di una scelta del lavoratore (con transazione) non opponibile all’istituto.
La Corte ha respinto la tesi dell’INPS. Secondo il Collegio, infatti, il presupposto della disoccupazione è l’intervenuta cessazione del rapporto la cui causa (e involontarietà dal parte del lavoratore) va valutata al momento della cessazione. Inoltre, l’opposizione al licenziamento è una facoltà non un onere del lavoratore. Il diritto alla disoccupazione dunque può essere escluso solo dalla effettiva reintegrazione, nei suoi aspetti giuridici ed economici.
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