Corte di Cassazione, Sez. Lav.
In caso di trasferimento di azienda, il contratto collettivo applicato dal nuovo datore di lavoro cessionario si sostituisce immediatamente e totalmente a quello applicato dal datore precedente, anche se meno favorevole.
Il nuovo contratto, tuttavia, si applica solo dal momento della cessione e non retroattivamente.
Così ha chiarito la Corte di Cassazione, rigettando il ricorso di un dirigente che pretendeva l’applicazione retroattiva del contratto collettivo della nuova società per ottenere il calcolo degli scatti di anzianità (non previsti dal vecchio contratto) fin dalla sua assunzione.
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