Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Le circolari dell’INPS non possono derogare alla legge né influire sulla sua interpretazione da parte del Giudice.
Un lavoratore aveva fatto domanda al Fondo di garanzia dell’INPS per ottenere il pagamento delle ultime mensilità di retribuzione e del TFR, non corrisposti dal datore di lavoro, che era stato nel frattempo dichiarato fallito.
La domanda al Fondo era stata presentata dopo la chiusura del fallimento, avvenuta nel 2010.
Senonché, contraddicendo una propria circolare, l’INPS aveva respinto la domanda poiché tardiva.
La Cassazione ha confermato la decisione chiarendo che la prestazione richiesta si distingue dai diritti sottostanti (retribuzione e TFR) perché si tratta di prestazione previdenziale; il termine posto dalla legge per chiedere l’intervento del Fondo è di un anno dalla maturazione dei requisiti verificatasi non alla chiusura del fallimento, come erroneamente ritenuto dal lavoratore e dallo stesso INPS, bensì dalla esecutorietà dello stato passivo, dichiarato 6 anni prima.