Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Un lavoratore ha ottenuto la reintegrazione nel posto di lavoro per illegittimità del licenziamento. La Società ha proposto ricorso in Cassazione per una serie di motivi tra cui l’impossibilità sopravvenuta di reintegrare il lavoratore per il fallimento verificatosi già prima della sentenza di merito.
La Cassazione ha chiarito che, anche in questo caso di licenziamento illegittimo, il giudice non avrebbe potuto disporre la reintegra ma solo il risarcimento del danno. La Corte ha così contraddetto il giudice di merito che aveva ritenuto irrilevante il mutato contesto aziendale ed il sopravvenuto azzeramento dell’organico che avrebbe reso disponibile il ripristino del rapporto.
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