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Il rapporto di lavoro subordinato in gruppi di imprese e imprese collegate: unicità imprenditoriale e riflessi sul licenziamento

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

L’accertamento di un «unico centro di imputazione degli interessi» si può riflettere sulla validità del licenziamento poiché la verifica della sua giustificazione (effettiva soppressione del posto, assolvimento del repêchage, ecc.) va estesa anche alle altre aziende facenti capo all’unica impresa.
Di regola, in un gruppo di società, i rapporti di lavoro dei dipendenti vanno imputati alle singole società che ne sono titolari. L’esistenza di un collegamento economico-funzionale tra imprese, infatti, non implica che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro in corso fra un lavoratore ed una di loro, si debbano estendere anche all’altra.
Tale regola viene meno quando, a dispetto della formale separazione tra le società, esiste di fatto un’unica impresa. Gli indici che rivelano al giudice tale situazione sono i seguenti:
• unicità della struttura organizzativa e produttiva;
• integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo ed il correlativo interesse comune;
• coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune;
• utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese.

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