Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Rinuncia ad avvalersi del diritto di optare per l’indennità sostituiva della reintegrazione, il lavoratore che riprende servizio dopo avere impugnato vittoriosamente il licenziamento.
Un lavoratore aveva ottenuto l’accertamento di illegittimità del licenziamento e la condanna del datore alla reintegrazione nel posto di lavoro; egli aveva pertanto ripreso servizio presso l’azienda. Tuttavia, poco dopo – evidentemente pentitosi del rientro – chiedeva di sostituire la reintegrazione con l’indennità risarcitoria di 15 mensilità (c.d. «opting out») prevista dall’art. 18 Statuto dei Lavoratori.
La Cassazione ha chiarito che tale pretesa non può trovare accoglimento, in quanto:
• la scelta tra la ripresa del servizio e l’indennità sostitutiva della reintegrazione, una volta effettuata, è irreversibile;
• se il lavoratore non rispetta i termini di legge per riprendere servizio (trenta giorni dal ricevimento dell’invito del datore) o per chiedere il pagamento dell’indennità sostitutiva (trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza) il rapporto di lavoro si intende risolto.
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