Corte di Cassazione, Sez. Lav.
I lavoratori in nero non possono essere equiparati a quelli soggetti ad interposizione fittizia: la mancata iscrizione di costoro non deriva dalla volontà di occultarne la prestazione ma costituisce violazione dell’obbligo di ritenerli propri dipendenti.
L’Agenzia Entrate, sul presupposto che l’accertamento dell’illecita intermediazione di manodopera, del ricorso a contratti di appalto che celavano interposizioni di manodopera e della sussistenza di rapporti di lavoro subordinato, chiedeva l’applicazione di sanzioni amministrative, ritenendo violato l’obbligo di impiegare i lavoratori senza la preventiva comunicazione di instaurazione dei rapporti di lavoro.
La Cassazione ha chiarito che la c.d. «maxi-sanzione» non riguarda:
• l’interposizione illecita;
• la somministrazione irregolare o fraudolenta;
• l’appalto fittizio o illecito;
in quanto in tali casi il rapporto risulta dalle scritture contabili del datore interposto o dell’appaltatore. In tali ipotesi, infatti, non vi è lavoro irregolare, ma imputazione del rapporto di lavoro a soggetto diverso da quello effettivo.
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