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Trasferimento d’azienda: l’impugnazione non è necessaria se il lavoratore chiede di essere trasferito

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Nel trasferimento di azienda la cessione dei contratti di lavoro dal datore di lavoro cedente al datore di lavoro cessionario opera automaticamente, per effetto dell’operazione.
Lo ha ribadito la Cassazione, distinguendo le ipotesi in cui il lavoratore intenda:
• contestare la cessione del suo contratto di lavoro;
• fare accertare il passaggio alle dipendenze della società cessionaria.
Tale precisazione ha un’importante conseguenza pratica: solo nel primo caso il lavoratore è tenuto ad osservare i termini richiesti dalla legge per l’impugnazione del trasferimento.
In altri termini, la tempestiva impugnazione della cessione del contratto di lavoro per effetto del trasferimento di ramo d’azienda ex art. 2112 Cod. civ. si rende necessaria «allorquando venga impugnata la detta cessione e non certo nel caso in cui la si persegua».

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