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È illegittimo il licenziamento del lavoratore appena reintegrato in altra sede

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Una società veniva condannata alla reintegra di un dipendente, a seguito dell’accertamento dell’illegittimità del licenziamento. Questi veniva reintegrato presso un punto vendita diverso da quello ove era occupato prima del licenziamento, che era stato nel frattempo chiuso.
Poco dopo la reintegra, la Società comunicava l’avvio di una procedura per riduzione del personale mediante licenziamento collettivo dei dipendenti del nuovo punto vendita.
Tale licenziamento è stato ritenuto illegittimo, poiché integrante un’operazione complessivamente realizzata per eludere l’applicazione delle norme in materia di licenziamento e per sottrarre la società all’obbligo di reintegra.
Infatti:
• la chiusura del negozio cui il lavoratore era addetto in precedenza non escludeva la possibilità di reintegrarlo, eventualmente presso altre unità produttive;
• il trasferimento era palesemente fittizio, poiché la sede di destinazione era in perdita da anni.
La frode alla legge, come ha chiarito la Cassazione, può essere realizzata non solamente mediante contratti ma anche con atti unilaterali, quali appunto il trasferimento da un punto vendita ad un altro e il licenziamento collettivo.

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