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Vi è trasferimento di azienda anche se il passaggio riguarda esclusivamente il personale

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Vi è trasferimento di azienda anche quando il passaggio da un imprenditore all’altro ha ad oggetto esclusivamente il personale, purché vi sia passaggio di una attività economica organizzata tale da rendere possibile lo svolgimento di una specifica impresa.
Lo ha chiarito la Cassazione, sulla scorta di quanto sostenuto dalla giurisprudenza europea, secondo la quale:
• un’entità economica può essere in grado di operare senza elementi patrimoniali materiali o immateriali significativi;
• in determinati settori in cui l’attività si fonda essenzialmente sulla manodopera, un gruppo di lavoratori che assolva stabilmente un’attività comune può corrispondere ad un’entità economica che può conservare la propria identità anche dopo il trasferimento; in questa ipotesi il nuovo datore non deve limitarsi a proseguire l’attività ma deve riassumere anche una parte essenziale, in termini di numero e di competenza, del personale che gli consenta di proseguire in forma stabile le attività (o parte di esse) dell’impresa cedente.

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