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Il giudice può ordinare la costituzione di un rapporto di lavoro anche senza determinazione precisa delle mansioni e del luogo di lavoro

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Una società di trasporti urbani veniva obbligata ad assumere tutti i lavoratori di un’altra società fallita. Uno dei lavoratori non veniva tuttavia assunto poiché. in precedenza, era stato dichiarato non idoneo al servizio di guida. Tale lavoratore ha agito in giudizio per ottenere la costituzione del rapporto di lavoro.
Il Tribunale ha accertato il diritto del lavoratore ad essere assunto poiché rientrava nella platea degli aventi diritto ma non ha pronunciato la sentenza costitutiva del rapporto poiché mancavano alcuni elementi essenziali del contratto come le mansioni e il luogo del lavoro.
La Corte d’Appello, poi confermata dalla Suprema Corte, ha viceversa ordinato la costituzione del rapporto considerato, da un lato, che il lavoratore portatore di handicap non poteva essere discriminato; dall’altro, che sede di lavoro e mansioni non costituiscono elementi essenziali del contratto di lavoro ma momenti esecutivi dello stesso capaci cioè di essere determinati in corso di rapporto.

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