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Transazione, conciliazione, risoluzione consensuale

La transazione generale e novativa non copre i diritti del lavoratore successivi alla firma

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Gli eredi di un lavoratore chiedevano alla società ex datrice di lavoro il risarcimento del danno biologico derivante dall’esposizione ad amianto e ad altre sostanze morbigene subita sul luogo di lavoro.
La società sosteneva che nessun risarcimento fosse dovuto poiché il lavoratore, al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, aveva sottoscritto una transazione generale e novativa rinunciando ad ogni diritto o azione inerente, connesso e/o derivante dal rapporto.
La Cassazione ha respinto la tesi della società, escludendo che il diritto al risarcimento del danno potesse rientrare nell’oggetto della transazione poiché, al momento della sua stipulazione, il danno non si era ancora verificato. La Corte ha infatti ricordato che le rinunzie prestate in relazione all’esecuzione e alla cessazione del rapporto di lavoro subordinato possono avere effetto solo se risulta accertato che esse siano state pronunciate dal lavoratore:
• con la consapevolezza di diritti determinati o obiettivamente determinabili e
• con il cosciente intento di transigere sui medesimi.

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