Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Un lavoratore, dipendente di una società di brokeraggio assicurativo ha rassegnato le dimissioni, senza preavviso, per essere assunto da una società concorrente. Il dipendente aveva altresì omesso di redigere le schede clienti, di fissare gli appuntamenti, cancellando anzi ogni riferimento «commerciale» alle aziende avute in gestione ed iniziando subito, praticamente senza soluzione di continuità, a lavorare per la concorrenza.
Il primo datore di lavoro ha chiesto pertanto il risarcimento dei danni per violazione dell’obbligo di fedeltà.
Il dovere di fedeltà, ha spiegato la Suprema Corte accogliendo la domanda, si sostanzia nell’obbligo del lavoratore di astenersi da attività contrarie agli interessi del datore di lavoro. Viola tale dovere, e il dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto, il lavoratore che, già nel corso del rapporto di lavoro, favorisca la concorrenza attraverso lo sfruttamento di conoscenze tecniche e commerciali acquisite per effetto del rapporto stesso.
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