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La reintegra nel posto di lavoro non da diritto al pagamento del TFR

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Un lavoratore licenziato aveva impugnato il licenziamento e ottenuto la condanna della società a reintegrarlo nel posto di lavoro. In seguito, egli aveva altresì chiesto e ottenuto nei confronti della società datrice di lavoro un decreto ingiuntivo per il pagamento del TFR non corrispostogli dopo il licenziamento.
Il lavoratore presentava quindi domanda di insinuazione nel passivo della società per ottenere il pagamento del TFR, domanda che veniva tuttavia rigettata.
La Cassazione ha confermato che, essendo intervenuta la reintegra nel posto di lavoro, il rapporto non poteva considerarsi cessato e, pertanto, il TFR non spettava.
Diversamente sarebbe stato se il lavoratore avesse optato per il pagamento delle 15 mensilità sostitutive della reintegra (c.d. «opting out»): in questo caso il rapporto di lavoro sarebbe cessato e il TFR dovuto.

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