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Orario di lavoro, ferie, permessi

Straordinario anche al personale direttivo, se le prestazioni superano il limite della ragionevolezza

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Un dipendente con funzioni direttive (quadro-super, 1° livello del CCNL Industrie alimentari) aveva ottenuto la condanna della società datrice di lavoro a corrispondergli una somma a titolo di compenso per lavoro straordinario. Secondo la società tale decisione violava le norme di legge – prevalenti rispetto al CCNL – che escludono espressamente il godimento del compenso per lavoro straordinario in capo al personale direttivo.
La Cassazione ha tuttavia confermato il diritto alla retribuzione per lavoro straordinario. Anche i funzionari direttivi, tipicamente esclusi dalla disciplina legale delle limitazioni dell’orario di lavoro, hanno infatti diritto al compenso per lavoro straordinario nel caso in cui la prestazione, per la sua durata, superi il limite della ragionevolezza e risulti particolarmente gravosa ed usurante.
Nel caso in esame, era stato infatti accertato che la gravosità dell’impegno del dipendente in ragione alla durata dell’orario di lavoro aveva ecceduto tale limite, soprattutto in determinati periodi dell’anno (coincidenti con le campagne agrarie, caratterizzate da un forte afflusso di prodotto presso l’unità operativa).

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