Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Un dipendente ex FIAT aveva compiuto 30 anni di anzianità aziendale; secondo gli usi aziendali, gli sarebbe spettato un orologio d’oro del valore di circa Euro 2.500,00 che l’azienda regalava ai dipendenti in tale occasione. Il lavoratore non ha tuttavia ricevuto l’orologio atteso poiché, a seguito di scorpori e cessioni, il datore di lavoro corrente non si riteneva tenuto al rispetto dell’uso vigente in FIAT.
La Cassazione ha confermato il diritto del lavoratore al premio, in base ai principî generali e alle peculiarità del caso concreto.
La Corte ha infatti ricordato che, nel trasferimento d’azienda, si applica la contrattazione integrativa aziendale del cessionario, alla quale, è equiparabile l’uso aziendale. Anche l’uso aziendale, dunque, non sopravvive al mutamento della contrattazione collettiva conseguente al trasferimento di azienda.
Nel caso di specie, tuttavia, era emerso che l’accordo collettivo aziendale del nuovo datore di lavoro era stato stipulato solo nel 2008 e prevedeva la cessazione – da quel momento – di ogni precedente accordo o prassi. Il lavoratore aveva però conseguito l’anzianità prescritta già nel 2004, momento nel quale erano ancora vigenti – anche presso il nuovo datore – gli usi FIAT. Il lavoratore aveva pertanto già maturato il diritto all’orologio.
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