Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Un lavoratore impugnava il licenziamento orale avvenuto, a suo dire, per motivi ritorsivi per non avere aderito ad un modello contrattuale impostogli dal datore di lavoro.
La sua richiesta è stata tuttavia respinta. Infatti, il lavoratore che decide di impugnare un licenziamento orale ha l’onere di provare che il rapporto è cessato e che la cessazione è stata decisa dal datore di lavoro, anche se per via di fatto.
La cessazione del rapporto in sé, dunque, non è sufficiente provare il licenziamento.
Tale conclusione non cambia neppure se il datore rimane contumace (ossia, non prende neppure parte al processo), dovendo in ogni caso il lavoratore provare il licenziamento.
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