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Il recesso per giusta causa nel contratto di agenzia

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Un agente ha impugnato il recesso in tronco ricevuto dalla società preponente ritenendolo privo della specifica indicazione delle ragioni della giusta causa. Secondo la società preponente l’agente aveva sviato la clientela in favore di una ditta concorrente, alla quale l’agente aveva fornito informazioni riservate sulla preponente.
La Cassazione ha ritenuto legittimo il recesso in tronco da parte della società, dal momento che l’attività di concorrenza sleale – quale quella operata dall’agente infedele – costituisce una causa che non consente la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto.
Inoltre, ha chiarito che, nel rapporto di agenzia, il recesso per giusta causa richiede:
• quando a recedere è il preponente, che la contestazione delle ragioni alla base del recesso sia immediata – non potendo essere dedotti successivamente fatti diversi da quelli contestati – e, seppure sommaria e non necessariamente specifica, l’agente deve essere, anche in altro modo, consapevole di tali ragioni (nel caso in esame, l’agente era perfettamente a conoscenza dell’attività di concorrenza illecita posta in essere);
• quando a recedere è l’agente, non sono richieste formalità di comunicazione delle relative ragioni; pertanto, può tenersi conto anche di comportamenti del preponente ulteriori rispetto a quelli lamentati nell’atto di recesso.

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