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L’esatta identificazione del ramo d’azienda è necessario per la validità della cessione

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Alcuni lavoratori hanno impugnato la cessione del ramo di azienda presso il quale erano impiegati. La Cassazione ha confermato l’illegittimità del trasferimento, poiché il ramo d’azienda trasferito non era dotato dell’autonomia funzionale necessaria ad identificarlo come tale e, quindi, a renderlo idoneo al trasferimento.
Con la sentenza in esame è stato chiarito che la cessione di ramo d’azienda è valida ove venga ceduto un complesso di beni che, oggettivamente, costituisce un’entità dotata di una propria autonomia organizzativa ed economica funzionale allo svolgimento di un’attività produttiva di beni o servizi.
Il ramo d’azienda deve essere dunque:
• funzionalmente autonomo, ossia capace, sin dal momento dello scorporo, di uno scopo produttivo e di svolgere – autonomamente dall’impresa cedente e senza integrazioni rilevanti da parte dell’impresa cessionaria – il servizio o la funzione cui era finalizzato al momento della cessione;
• preesistente, dal momento che la cessione presuppone l’individuazione del ramo nel contesto aziendale ma non la sua creazione in occasione del trasferimento

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