Corte di Cassazione, Sez. Lav.
A un dipendente era stata riconosciuta l’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa per infermità. Il datore di lavoro aveva allora disposto la cessazione del rapporto per motivi di salute e non gli aveva corrisposto l’indennità sostitutiva del preavviso. Il lavoratore aveva ottenuto un decreto ingiuntivo recante tale somma, che era poi stato revocato.
La Cassazione ha confermato che l’indennità sostitutiva del preavviso non era dovuta nel caso in esame.
Il preavviso o la relativa indennità, infatti, non spettano qualora venga accertata l’assoluta e permanente impossibilità della prestazione lavorativa. In questa ipotesi il datore di lavoro è legittimato a porre fine al rapporto manifestando la propria volontà di esercitare il recesso automaticamente: dall’impossibilità definitiva di adempiere la prestazione lavorativa consegue l’impossibilità totale di chiedere la controprestazione.
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