Skip to main content
Pari opportunità - Discriminazione

La discriminazione di genere può essere indiretta e va verificata anche su basi statistiche

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Una dipendente dell’Agenzia delle Entrate agiva in giudizio per accertare la discriminazione indiretta di genere nella progressione economica. Il bando interno prevedeva l’attribuzione di un punteggio superiore legato all’anzianità di servizio, ridotto in proporzione per i periodi di part-time. Secondo la lavoratrice, la maggioranza dei lavoratori part time erano donne. In ciò risiedeva, a suo dire, la discriminazione.
La Corte di merito ha respinto la pretesa della lavoratrice poiché il criterio di riproporzionamento si applicava a tutti i lavoratori part-time e non solo alle donne. La Cassazione ha poi precisato che la discriminazione indiretta per genere sussiste quando una norma o atto apparentemente neutri mettono o possono mettere i lavoratori di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto ai lavoratori di altro sesso. L’esistenza di detta posizione di svantaggio può essere dimostrata anche provando che una disposizione colpisce in misura significativamente maggiore le persone di un determinato sesso. Al fine di verificare una discriminazione indiretta, prosegue la Corte, il giudice può far ricorso a dati statistici.
La Suprema Corte ha pertanto disposto il riesame del caso, invitando il Giudice di merito a verificare se i dipendenti part-time colpiti dal criterio di selezione siano effettivamente costituti in percentuale significativamente prevalente da donne.

Translate