Skip to main content

In assenza di un licenziamento scritto, l’impugnazione del lavoratore non è soggetta al termine di decadenza

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Un lavoratore impiegato in un appalto ha chiesto l’accertamento dell’illiceità dell’appalto e dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con il committente. Secondo i Giudici di merito, il lavoratore era decaduto da tale azione poiché aveva proposto impugnazione stragiudiziale oltre 60 giorni dalla cessazione del rapporto che, secondo loro, coincideva con la fine dell’utilizzazione della prestazione da parte dell’azienda committente, indipendentemente dalla causa della cessazione.
La Cassazione, di avviso contrario, ha invece ribadito che il doppio termine di decadenza – di 60 giorni per l’impugnazione stragiudiziale e di 180 giorni per quella giudiziale – si applica solo se esiste un effettivo provvedimento datoriale da contestare. La decorrenza dei termini per impugnare il recesso deve infatti essere esattamente individuabile e, finché il lavoratore non riceve una formale comunicazione scritta dal datore, non incorre nella decadenza.

Translate