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Il trasferimento individuale è legittimo (solo) se sussistono comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Il Giudice non può sindacare il merito della scelta del datore di lavoro, né può valutare se tale scelta sia stata inevitabile o meno. È sufficiente, infatti, che il trasferimento abbia costituito non la sola ma una delle possibili scelte imprenditoriali.
La Cassazione ha ribadito l’orientamento consolidato in giurisprudenza secondo cui, nell’ipotesi in cui un lavoratore impugni il provvedimento di trasferimento, il Giudice deve limitarsi a verificare l’esistenza delle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive poste a fondamento del trasferimento medesimo. Inoltre, non è necessario che il datore dimostri l’impossibilità di utilizzare il dipendente nella sede di lavoro originaria.
Nel caso in esame, il trasferimento impugnato era stato reso necessario dalla diminuzione di fatturato presso la sede iniziale e giustificato anche dalle politiche regionali di austerity adottate dall’azienda che avevano comportato una necessaria riduzione dell’organico.

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