Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Un lavoratore ha impugnato il provvedimento di trasferimento dalla sede di lavoro di Napoli a quella di Milano.
Rovesciando la decisione del Tribunale, la Corte d’Appello ha ritenuto che il trasferimento fosse valido, per due ragioni: era giustificato dalla riduzione del fatturato della società, da cui era sorta la necessità di ridurre il personale nella sede napoletana; le mansioni (di installatore e manutentore di apparecchiature mediche) assegnate presso la sede di Milano erano sostanzialmente equivalenti a quelle (di programmatore) svolte presso la sede originaria.
La Cassazione, confermando tale decisione, ha precisato che il trasferimento di un lavoratore da una sede aziendale ad un’altra è valido:
• se è fondato su comprovati motivi tecnici, organizzativi e produttivi;
• anche se il lavoratore può essere utilizzato in altra collocazione presso la sede originaria (a differenza di quanto accadrebbe in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo).
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