Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Un ex agente adiva il Tribunale per chiedere che la società committente corrispondesse il corrispettivo del patto di non concorrenza; la società contestava la pretesa sostenendo di già aver adempiuto con una percentuale aggiuntiva sulle provvigioni durante il rapporto. La Società lamentava inoltre la violazione del patto da parte dell’agente e chiedeva la restituzione dell’intero correspettivo e il pagamento della penale. La vicenda ha avuto alterne fortune nel corso dei gradi di giudizio che hanno visto vittorioso ora l’uno, ora l’altro contendente.
La Corte d’Appello, in particolare, aveva ritenuto nulla la clausola poiché mancava della specifica sottoscrizione come clausola vessatoria, ai sensi dell’art. 1341 Cod. civ.
La Cassazione ha tuttavia diversamente ritenuto. Per potersi considerare come vessatoria, non basta che il contratto sia stato predisposto da uno solo dei contraenti (in modo che l’altro potesse solo accettarlo o rifiutarlo nella sua interezza) ma è altresì necessario che lo schema sia stato predisposto per una serie indefinita di rapporti, sia dal punto di vista sostanziale, perché confezionate da un contraente che si rivolga ad una pluralità indifferenziata di soggetti, sia dal punto di vista formale, in quanto predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie. Ne consegue che non necessitano di una specifica approvazione scritta le clausole contrattuali elaborate per un singolo, specifico contratto, cui l’altro contraente possa, se vuole, richiedere modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto.
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