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Transazione, conciliazione, risoluzione consensuale

La transazione è valida se si rinunzia al posto di lavoro

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Un autista veniva assunto a tempo determinato, dopo essere stato impiegato come lavoratore somministrato. Prima dell’assunzione, le parti stipulavano una transazione sui pregressi rapporti.
Il lavoratore agiva in giudizio per chiedere il riconoscimento del rapporto di lavoro a tempo indeterminato fin dall’inizio della prestazione. La Corte d’Appello ha però respinto la domanda proprio perché tra le parti era intervenuta una transazione sul tema portato in giudizio.
Investita della causa, la Cassazione ha ricordato, preliminarmente, che per la validità della transazione è necessaria la sussistenza della «res litigiosa», ossia di una disputa tra le parti. Tale disputa non deve necessariamente essere già precisa nei propri reciproci contenuti essendo sufficiente anche un dissenso potenziale.
La Corte ha poi ribadito che la transazione può avere ad oggetto anche il diritto di impugnare la cessazione del rapporto di lavoro poiché il diritto del lavoratore alla continuità del rapporto rientra nell’area della libera disponibilità, sottratto ai rigori, anche formali, dell’art. 2113 Cod. civ. che considera impugnabili i soli atti abdicativi di diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge o dei contratti collettivi.
La Cassazione ha pertanto respinto le pretese del lavoratore, ritenendo valida la conciliazione.

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